Articolo per articolo i principi generali di organizzazione e di funzionamento di HEMOVE:
È costituita l’associazione denominata “Health and Motion Venice Association (denominata, per brevità, HEMOVE), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460”. Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere usata la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale “ o l’acronimo “ONLUS”.
L’associazione ha sede in Padova, alla via Emanuele Filiberto, n. 14.
Essa opera prevalentemente, ma non esclusivamente, nel territorio dei Comuni di Padova e Venezia. L’associazione può istituire uffici o sedi secondarie in Italia o all’estero.
L’associazione non ha scopo di lucro ed è disciplinata dalle norme del presente statuto e, per quanto da esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
È fatto salvo il potere dei competenti organi sociali di deliberarne la trasformazione o l’estinzione.
L’associazione, apartitica e apolitica senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con il divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) comma 1. art. 10 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Missione dell’Associazione è di “rendere la vita migliore”, di prevenire le malattie reumatiche e muscolo-scheletriche e le possibili gravi disabilità da queste derivanti; di migliorare lo stato di salute ed il benessere dei pazienti affetti e dei propri famigliari, direttamente interessati in quanto molte di queste patologie riconoscono un’origine genetica e possono quindi coinvolgere altri membri della famiglia.
Per la realizzazione di dette finalità l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
1) Svolgere attività di beneficienza in forma diretta nei confronti di soggetti affetti da malattie reumatiche e muscolo-scheletriche in stato di indigenza e difficoltà e in forma indiretta tramite l’erogazione di concessioni in denaro provenienti dal Patrimonio dell’Associazione o da donazioni appositamente raccolte, a favore di Enti o Onlus che operano, senza scopo di lucro, nei settori di cui all’art. 10 comma1 lett a) del D.lgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
2) L’informazione e l’aggiornamento nei confronti degli Associati, già soggetti alla patologia, e della popolazione, sulle conoscenze nell’ambito delle malattie reumatiche, muscolo-scheletriche e delle loro conseguenze sulla qualità di vita e sulla disabilità anche attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento, la divulgazione e l’educazione, , partendo dalle scuole e dalle strutture lavorative più a rischio, con particolare attenzione alla sensibilizzazione sulla prevenzione, ma anche sulla cura e sui diritti assistenziali e previdenziali, delle malattie reumatiche e muscolo-scheletriche.
3) In via strumentale e accessoria alla realizzazione delle attività istituzionali, condividere e veicolare la conoscenza, la prevenzione e la sensibilizzazione sulle malattie reumatiche, muscolo-scheletriche e disabilità correlate, anche nell’ambito della comunità medica, attraverso l’organizzazione di incontri e congressi a livello nazionale ed internazionale.
L’associazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
L’Associazione è costituita dai soci fondatori e dagli altri associati (ordinari, sostenitori e benemeriti) che possano contribuire allo sviluppo della stessa, secondo il suo scopo e le sue finalità.
Sono soci fondatori dell’ente: Leonardo Punzi, Mario Bertolissi, Stefano Masiero, Francesca Mazzonetto, Sandro Giannini e Monica Chia.
L’iscrizione all’associazione avviene su domanda degli interessati e sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione che delibererà la qualifica di socio ordinario, sostenitore o benemerito attribuita, nel rispetto dello specifico regolamento che sarà approvato dal Consiglio stesso e che determinerà anche la durata della qualifica nonché le regole del recesso e della revoca. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Sono soci ordinari e/o sostenitori e/o benemeriti dell’associazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità dell’associazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante:
– versamento di contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero donazioni di beni mobili o immobili a favore dell’ente;
– la partecipazione alla realizzazione degli scopi dell’associazione mediante prestazioni, anche professionali, di rilievo a favore dell’ente.
La qualifica di socio benemerito può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a soggetti che svolgano o abbiano svolto attività di particolare interesse a favore dell’associazione.
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori e da coloro i quali acquisteranno la qualifica di soci successivamente alla costituzione dell’associazione, purché iscritti da almeno trenta giorni nello specifico registro tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano in ordine d’età.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo a rendere documentabile il ricevimento della convocazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. Con riguardo all’ipotesi della sostituzione dei consiglieri di amministrazione, l’avviso di convocazione deve essere inviato, con le stesse modalità, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei consiglieri da sostituire. Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata dal Consiglio di amministrazione ad esprimere parere su specifiche questioni, l’avviso di convocazione deve essere inviato, con le stesse modalità, non oltre trenta giorni dalla richiesta del Consiglio di amministrazione.
L’Assemblea può essere straordinariamente convocata anche su richiesta di almeno uno dei soci.
I componenti dell’Assemblea possono intervenire anche mediante mezzi di collegamento a distanza.
L’Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, indipendentemente dal numero degli intervenuti, delibera a maggioranza di voti sugli oggetti che dovevano essere trattati in prima convocazione.
Ogni socio può rappresentare, per delega scritta, non più di due soci.
L’Assemblea dei Soci e degli Associati maggiori di età ha il compito e il diritto di voto per :
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Al momento della sua costituzione, Presidente dell’associazione è il prof. Leonardo Punzi, che resta in carica per due anni decorrenti dalla data di costituzione dell’associazione e può essere sempre riconfermato.
L’elezione del Presidente successivo a quello individuato al paragrafo precedente spetta al Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro trenta giorni dalla scadenza del mandato del Presidente.
Fino a quando non è eletto il nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente uscente.
Il Presidente dell’associazione è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a sette membri incluso il Presidente dell’associazione che lo presiede.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 11, l’elezione dei primi componenti del Consiglio di amministrazione spetta ai soci fondatori riuniti in Assemblea; i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere confermati, ma per non più di una volta.
Qualora, nel corso del mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente dell’Associazione convocherà l’Assemblea affinché provveda ad eleggere il sostituto o i sostituti. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio di amministrazione nel quale entra a far parte.
Al Consiglio di amministrazione competono le seguenti attribuzioni:
Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente, in Italia, di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte all’anno. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche con sistemi telematici.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti, a cura del Presidente, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza.
Si considera validamente convocato il Consiglio di Amministrazione che si riunisca spontaneamente con la partecipazione di tutti membri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai componenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall’estensore, trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Presidente dell’associazione.
I Vice-Presidenti sostituiscono, in caso di indisponibilità temporanea, il Presidente con poteri di gestione ordinaria e straordinaria.
Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell’Associazione. Sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, formula il bilancio preventivo e stila il bilancio consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Tesoriere deve garantire che i mezzi economici dell’Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto. Può nominare altri firmatari sui conti intestati all’Associazione. Per le spese di ordinaria amministrazione agisce autonomamente; per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Presidente; tutte le altre spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato scientifico è l’organo di riferimento morale, culturale e scientifico dell’Associazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l’attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione o all’Assemblea per la loro approvazione. Può promuovere le azioni relative alle attività identificate nello scopo dell’Associazione, individuando, di volta in volta, gli obiettivi degli specifici da conseguire.
Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente dell’associazione o dall’Assemblea ovvero individuate autonomamente.
Il Comitato scientifico è composto da otto a dodici membri di cui almeno un terzo stranieri, incluso il Direttore scientifico.
Alla nomina dei membri del Comitato scientifico provvede il Presidente dell’Associazione sentito il Consiglio di amministrazione.
Il Comitato scientifico, una volta costituito, elegge tra i propri componenti il Direttore scientifico.
I membri del Comitato scientifico restano in carica due anni. Ciascun membro è rieleggibile.
In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata, ove possibile, dal Comitato stesso. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.
Il Comitato scientifico si riunisce, su iniziativa del Direttore scientifico, almeno due volte l’anno presso la sede dell’associazione o presso altro luogo indicato dal Direttore scientifico in Italia o per audio/video conferenza allo scopo di formulare le proposte di attività da proporre al Consiglio di amministrazione e fare un resoconto della attività svolta.
Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Direttore scientifico, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza.
Si considera validamente convocato il Comitato scientifico che si riunisca spontaneamente con la partecipazione di tutti membri in carica.
Il Comitato scientifico, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, indipendentemente dal numero degli intervenuti, delibera a maggioranza di voti sugli oggetti che dovevano essere trattati in prima convocazione. In caso di parità prevale il voto del Direttore scientifico.
I componenti del Comitato scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Comitato scientifico può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai componenti del Comitato scientifico.
Le deliberazioni del Comitato scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall’estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente dell’associazione.
Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione dell’associazione è affidato ad un Revisore Contabile iscritto nell’albo dei Revisori Contabili o ad un Collegio di Revisori, composto da tre membri, dei quali almeno uno iscritto nell’albo dei revisori contabili. Il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori sono nominati dall’Assemblea. Il Revisore contabile o i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.
In caso di dimissioni o decadenza il revisore o i revisori cessati vengono sostituiti. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.
Il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale sul funzionamento dell’associazione.
Il Revisore Contabile o i componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L’esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Presidente dell’Associazione e dal Direttore amministrativo, se nominato, ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nonché il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
Il bilancio viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Collegio dei Revisori affinché questi esprimano il loro parere. Qualora il Collegio non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
E’ vietato distribuire utili e/o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge o che siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente dell’Associazione ed il Direttore amministrativo, se nominato, predispongono il bilancio preventivo dell’esercizio successivo e lo trasmettono al Collegio dei Revisori affinché questi esprima il proprio parere. Qualora il Collegio non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro i quindici giorni successivi.
L’associazione opera secondo criteri di efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.
Per disciplinare l’organizzazione e definire le strutture operative necessarie all’esecuzione del presente statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, l’associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio di amministrazione.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS o soggetto che persegua fini analoghi, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Le modalità della devoluzione sono disciplinate dal Consiglio di amministrazione.
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
Scarica lo STATUTO di Hemove Onlus>>