Articolo per articolo i principi generali di organizzazione e di funzionamento di HEMOVE:
Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 201? n. 117, l’associazione è denominata “Health and Motion Venice Association (denominata, per brevità, HEMOVE), ETS. Nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere usata l’acronimo ETS. L’associazione ha sede in Padova, alla Via Emanuele Filiberto, n. 14.
Essa Opera prevalentemente, ma non esclusivamente, nel territorio dei Comuni di Padova e Venezia. L’associazione può istituire uffici 0 sedi secondarie in Italia o all’estero. L’associazione non ha scopo di lucro ed è disciplinata dalle norme del presente statuto e, per quanto da esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 11?, del Codice civile e delle leggi vigenti.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato. È fatto salvo il potere dei competenti organi sociali di deliberarne la trasformazione o l’estinzione.
L‘associazione, apartitica e apolitica senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Missione dell’Associazione è di “rendere la vita migliore”, di prevenire le malattie reumatiche e muscolo-scheletriche e le possibili gravi disabilità da queste derivanti; di migliorare lo stato di salute ed il benessere dei pazienti affetti e dei propri famigliari, direttamente interessati in quanto molte di queste patologie riconoscono un’origine genetica e possono quindi coinvolgere altri membri della famiglia. Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
1) Svolgere attività di beneficienza in forma diretta nei confronti di soggetti affetti da malattie reumatiche e
muscolo—scheletriche in stato di indigenza e difficoltà e in forma indiretta tramite l’erogazione di concessioni in denaro provenienti dal Patrimonio dell’Associazione: da donazioni appositamente raccolte, a favore di Enti del Terzo Settore che operano, senza scopo di lucro, nei settori previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
2) L’informazione e l’aggiornamento nei confronti degliAssociati, già soggetti alla patologia, e della popolazione, sulle conoscenze nell’ambito delle malattie reumatiche, muscolo-scheletriche e delle loro conseguenze sulla qualità di vita e sulla disabilità anche attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento, la divulgazione e l’educazione, partendo dalle scuole e dalle strutture lavorative più a rischio, con particolare attenzione alla sensibilizzazione sulla prevenzione, ma anche sulla cura e sui diritti assistenziali e previdenziali, delle malattie reumatiche e muscolo—scheletriche. L’Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, come condividere e veicolare la conoscenza, la prevenzione e la sensibilizzazione sulle malattie reumatiche, muscolo—scheletriche e disabilità correlate, anche nell’ambito della comunità. medica, attraverso l’organizzazione di incontri e congressi a livello nazionale ed internazionale. L’associazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
L’Associazione è costituita dai soci fondatori e dagli altri associati (ordinari, sostenitori e benemeriti) che possano
contribuire allo sviluppo della stessa, secondo il suo scopo e le sue finalità. Sono soci fondatori dell’ente: Leonardo Punzi, Mario Bertolissi, Stefano Masiero, Francesca Mazzonetto, Sandro Giannini e Monica Chia. I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la delibera di rigetto entro
60 (sessanta) giorni dalla stessa e comunicarle all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione 0 l’Assemblea, nel caso in cui fosse investita, ai sensi di quanto enunciato prima,
delibererà la qualifica di socio ordinario, sostenitore o benemerito attribuita, nel rispetto dello specifico regolamento che sarà approvato dal Consiglio stesso e ratificato dall‘Assemblea, e che determinerà anche la durata della qualifica nonché le regole del recesso e della revoca.E’ esclusa. la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Sono soci ordinari e/o sostenitori e/o benemeriti dell’associazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità dell’associazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante:
— versamento di contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero donazioni di beni mobili o immobili a favore dell’ente:
— la partecipazione alla realizzazione degli scopi dell’associazione mediante prestazioni, anche professionali, di rilievo a favore dell’ente.
La qualifica di socio benemerito può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a soggetti che svolgano o abbiano svolto attività di particolare interesse a favore dell’associazione.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione, che e organizzata secondo il
principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione facendone richiesta scritta al Consiglio di
Amministrazione, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni dalla
richiesta, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell‘Associazione.
Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l’associazione deve tenere:
1) il libro degli associati, a cura del Consiglio d’Amministrazione;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti. per atto pubblico, anche esso a cura del Consiglio d’Amministrazione;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione a propria cura e, ove nominato,
dell’Organo di controllo, a cura dello stesso.
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell‘opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ill modo personale e gratuito senza fini. di lucro
neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro deiVolontari.
Sono organi dell’associazione:
1} il Presidente;
2} i Vicepresidenti;
3} il Segretario;
4) i; Tesoriere;
5} l’Assemblea;
6) il Consiglio di Amministrazione;
7} il Comitato scientifico;
8} l‘Organo di controllo;
9) il Revisore Legale dei Conti o Società di Revisione.
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori e da coloro i quali acquisteranno la qualifica di soci successivamente alla
costituzione dell’associazione, purché iscritti da almeno trenta giorni nello specifico registro tenuto a cura del
Consiglio di amministrazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano in ordine d’età. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell‘esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio, preventivo e sociale (quest’ultimo necessario al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.14 del D.Lgs. 3 luglio 201? n. il?) e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione dal giorno, dell’ora, del luogo dell‘adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima dell’assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dell’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per
l’assemblea.
Con riguardo all’ipotesi della sostituzione dei consiglieri di amministrazione, l’avviso di convocazione deve essere
inviato, con le stesse modalità, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei consiglieri da sostituire.
Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata dal Consiglio di amministrazione ad esprimere parere su specifiche questioni,
l’avviso di convocazione deve essere inviato, con le stesse modalità, non oltre trenta giorni dalla richiesta del
Consiglio di amministrazione.
L’Assemblea può essere straordinariamente convocata anche su richiesta di almeno uno dei soci. L’Assemblea è altresì
convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione. I componenti dell’Assemblea possono intervenire anche mediante mezzi di collegamento a distanza. L’Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti: in seconda convocazione, indipendentemente dal numero degli intervenuti, delibera a maggioranza di voti sugli oggetti che dovevano essere trattati in prima convocazione. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti} degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell‘Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i
componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
Ogni associato può rappresentare, per delega scritta opponibile anche in calce all’avviso di convocazione, non più
di tre associati, ovvero cinque nel caso in cui l’associazione abbia non meno di 500 associati.
L’Assemblea degli Associati:
— approva il bilancio d’esercizio, preventivo e (quando obbligatorio per legge) il bilancio sociale;
— approva le modificazioni dello statuto;
— approva e modifica i regolamenti;
— delibera in merito allo scioglimento anticipato dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio;
— nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
— delibera il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina e la revoca dei componenti lo
stesso;
— nomina e revoca, se del caso, l’Organo di Controllo e l’Organo incaricato della Revisione Legale dei Conti;
—delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l‘azione di responsabilità nei loro confronti;
— determina le modalità del calcolo del rimborso spese dovuto all’Organo di Controllo e all’Organo di Revisore dei Conti, se nominati; tali spese dovranno essere ragionevolmente contenute in considerazione delle finalità e dello scopo non lucrativo dell’Associazione;
— rende pareri consultivi non vincolanti sulle questioni di carattere generale che il Consiglio di amministrazione
dovesse sottoporre all’Assemblea;
— individua tra i partecipanti benemeriti e sostenitori coloro che avranno il diritto di partecipare alle sedute del
Consiglio di amministrazione con diritto di parola e senza diritto di voto;
— esprime parere sulla. nomina dei componenti del Comitato scientifico;
— delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dalle statute alla sua competenza;
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
l) eredità, donazioni e legati;
2) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province anche autonome, dei Comuni, delle Città metropolitane e di ogni altro ente locale od altro ente, amministrazione od istituzione pubblica, anche se finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
3) contributi degli organi od istituziOni della Comunità e dell’Unione europea, di organi od istituzioni di carattere sovranazionale od internazionale:
4) contributi, in natura o in denaro, di persone fisiche o giuridiche private, associazioni non riconosciute e comitati, che, contribuendo all’accrescimento del patrimonio dell’Associazione, ne condividono lo scopo statutario.
In ogni caso il patrimonio dell’associazione è composto dall’insieme dei beni mobili ed eventualmente immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contribuiti degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, delle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, e dev’essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità proprie, nel rispetto della legge.
In particolare il patrimonio si compone di:
a) un Fondo di Dotazione — di valore— non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero), che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.
Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società, di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo 0, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell‘attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da nel rispetto delle norme di legge.
L’Associazione ha anche l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse.
E’ vietata altresì la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Al momento della sua costituzione, è stato nominato Presidente dell’associazione il prof. Leonardo Punzi. Alla scadenza del mandato il Presidente verrà eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 2 (due) esercizi ed è rieleggibile. Fino a quando non è eletto il nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente uscente.
Il Presidente dell’associazione è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente ha altresì le seguenti attribuzioni:
l) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
2) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità, anche amministrativa 0 giurisdizionale nominando legali;
3) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per ilbuon funzionamento amministrativo e gestionale dell’associazione;
4) può delegare singole funzioni ai Vicepresidenti dell’associazione, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
5) cura le relazioni con enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’associazione;
6) sottopone al Consiglio di amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi dell’associazione;
7) su mandato del Consiglio di amministrazione e nei limiti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito (ha uno dei ‘Vicepresidenti e può, in. ogni caso, delegare anche a terzi mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a sette membri incluso il Presidente dell’associazione che lo presiede.
La maggioranza degli Amministratori è scelta tra gli Associati ovvero indicata dagli Enti giuridici Associati.
L’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all’Assemblea; i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere confermati, ma per non più di una volta.
Qualora, nel corso del mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente dell’Associazione convocherà l’Assemblea affinché provveda ad eleggere il sostituto o i sostituti. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio di amministrazione nel quale entra a far parte.
Al Consiglio di amministrazione competono le seguenti attribuzioni:
l) attuare e realizzare gli scopi istituzionali indicati nello statuto e nell’atto costitutivo dell’associazione attraverso il reperimento e la gestione delle risorse ed attraverso l’attività di comunicazione;
2) approvare i programmi di attività e gli atti deliberati dal Comitato scientifico;
3) redigere il bilancio preventivo, consuntivo, sociale (alricorrere delle condizioni previste dall’art.14 del D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 117) documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, e le relazioni accompagnatorie;
4) tenere i libri e le scritture contabili dell’associazione;
5) approvare e modificare gli eventuali regolamenti interni;
6) deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello statuto e sui programmi prefissati; deliberare sull’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
8) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
9) esercitare ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
10) ratificare gli atti e i. provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente;
11) delibera in ordine all’esclusione dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente, in Italia, di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte all’anno.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche con sistemi telematici.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso
scritto, anche a rezzo fax o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti, a cura del Presidente, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza.
Si considera validamente convocato il Consiglio di Amministrazione che si riunisca spontaneamente con la partecipazione di tutti membri in carica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
I componenti del Consiglio di .Amministrazione svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la corresponsione del rimborso. delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai componenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall’estensore, trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Presidente dell’associazione.
I Vicepresidenti possono essere nominati fino a un. numero massimo di due dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio stesso.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito da uno dei Vicepresidenti in quanto, i Vice-Presidenti sostituiscono, in caso di indisponibilità temporanea, il Presidente.
Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell’Associazione. Fermo restando le competenze in ordine alla redazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio stesso, predispone i bilanci previsti statutariamente e/o per legge, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Tesoriere deve garantire che i mezzi economici dell’Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto. Può delegare altri firmatari per operare sui conti intestati all’Associazione.
Per le spese di ordinaria amministrazione agisce autonomamente: per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Presidente; tutte le altre spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato scientifico è l’organo di riferimento morale, culturale e scientifico dell’Associazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l’attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione o all’Assemblea per la loro approvazione. Può promuovere le azioni relative alle attività identificate nello scopo dell’Associazione, individuando, di volta in volta, gli obiettivi degli specifici da conseguire.
Esso è competente, altresi, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente dell’associazione o dall’Assemblea ovvero individuate autonomamente.
Il Comitato scientifico e composto da dieci e venti membri, incluso il Direttore scientifico.
Alla nomina dei membri del Comitato scientifico provvede il Presidente dell’Associazione sentito il Consiglio di amministrazione.
Il Comitato scientifico, una volta costituito, elegge tra i propri componenti il Direttore scientifico.
I membri del Comitato scientifico restano in carica due anni ciascun membro e rieleggibile.
In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata, ove possibile, dal Comitato stesso. Il membro del Comitato cosi nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.
Il Comitato scientifico si riunisce, su iniziativa del Direttore scientifico, almeno due volte l’anno presso la sede dell’associazione o presso altro luogo indicato dal Direttore scientifico in Italia o per audio/video conferenza allo scopo di formulare le proposte di attività da proporre al Consiglio di amministrazione e fare un resoconto della attività svolta.
Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti. a cura del Direttore scientifico, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza.
Si considera validamente convocato il Comitato scientifico che si riunisce spontaneamente con la partecipazione di tutti membri in carica.
Il Comitato scientifico, in prima convocazione, è regolarmente costituito Con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, indipendentemente dal numero degli intervenuti, delibera a maggioranza di voti sugli oggetti che dovevano essere trattati in prima convocazione. In caso di parità prevale il voto del Direttore scientifico.
I componenti del Comitato scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Comitato scientifico può deliberare la correSponsione del rimborso delle spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai componenti del Comitato scientifico.
Le deliberazioni del Comitato scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall’estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente dell’associazione.
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull‘osservanza della. Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l’Organo di Controllo e composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. Civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio, se richiesto dalla legge (regionale o statale) o per volontà dell’Organo Amministrativo, viene redatto dal Consiglio di Amministrazione, ed è composto dallo stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera. e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nonché il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo. devono essere fornite le opportune informazioni complementari. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il bilancio viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato all’Organo di revisione affinché questi esprima il suo parere. Qualora l’organo di revisione non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione. Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dall’art. l4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio d’Amministrazione all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati. Ricorrendo le condizioni di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo dell’esercizio successivo c lo trasmette al Collegio dei Revisori affinché questi esprima il proprio parere. Qualora il Collegio non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio preventivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro i quindici giorni successivi. L’associazione opera secondo criteri di efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.
Per disciplinare l’organizzazione e definire le strutture operative necessarie all’esecuzione del presente statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, l’associazione può dotarsi di uno opiù regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio di amministrazione.
In caso di scioglimento dell‘Associazione l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell’art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non. previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Gli adeguamenti effettuati nel presente statuto a norma del Dlgs 11?/2017 risulteranno essere efficaci con decorrenza del termine previsto dagli articoli 101 e 104, comma 2, del Dlgs 117/2017. Nello stesso termine risulteranno inefficaci le vecchie clausole statutarie previste dal Dlgs n.460 del 1997 in materia di Onlus e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’utilizzo dall‘acronimo ETS, che andrà a sostituire l’acronimo ONLUS, è subordinato all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Le disposizioni contenute nel presente statuto, eventualmente incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts, pertanto finché l’Associazione risulta iscritta all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
– svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera
a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
– di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura:
L’Associazione ha inoltre l‘obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
– di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della. L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta
Scarica il Nuovo statuto di Hemove Onlus>>